
16 Dic Il consenso dell’interessato nel trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali deve essere lecito, per questo è necessario che lo stesso si fondi su una delle basi giuridiche individuate dall’articolo 6 del Regolamento n. 679/2016. Il consenso dell’interessato o utente (se si tratta di sito internet) è una di queste basi giuridiche.
In assenza di una delle basi giuridiche indicate nell’articolo suddetto, il trattamento dei dati personali risulterebbe illecito.
Accanto al consenso dell’interessato, il legislatore europeo indica le altre basi giuridiche su cui fondare un trattamento di dati:
- l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica;
- l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore.
Se poi il trattamento riguarda categorie particolari di dati personali (trattamento soggetto ad un sistema più severo), occorre considerare oltre all’art. 6 del Regolamento anche l’art. 9 che vieta in generale il trattamento delle categorie particolari di dati, salvo non sussista una delle condizioni ivi indicate, tra cui spicca ancora una volta il consenso dell’interessato.
L’articolo 7 del Regolamento n. 679/2016 indica invece le caratteristiche del consenso quando lo stesso ricorre come base giuridica.
Il consenso dell’interessato è un’importante condizione di liceità che riconosce all’interessato un elevato controllo sul trattamento, tuttavia l’inserirlo “di default” nelle informative non fa che rendere complessa la gestione da parte del Titolare del trattamento, sminuendo i principi basi giuridiche più consone previste dalla normativa e dal Gdpr.
Il consenso dell’interessato deve essere inteso come la manifestazione della volontà dell’interessato che deve esprimersi in forma libera, informata, attiva, inequivocabile, specifica. Attraverso essa, l’interessato sceglie e accetta volontariamente, mediante una propria azione della quale deve restare traccia, che venga compiuto il trattamento dei suoi dati personali alle condizioni comunicategli nell’informativa.
Il consenso deve essere specifico, ciò significa che un solo consenso può valere per una specifica finalità di trattamento o per analoghe finalità di trattamento.
Se ad esempio l’interessato fornisce il proprio consenso alla raccolta dei suoi dati per ricevere una newsletter, lo stesso consenso non può valere anche per comunicare i suoi dati personali ad un nostro partner commerciale, a maggior ragione se il nostro partner ha un business diverso dal nostro. Occorrerà, in tal caso, chiedere due consensi, l’uno per l’invio della nostra newsletter, l’altro per consentirci di comunicare i suoi dati al nostro partner commerciale; la medesima considerazione va fatta nella richiesta di consenso al trattamento per invio di comunicazioni commerciali e a quella per effettuare un trattamento di dati personali che prevede la profilazione, anche in tali circostanze, il titolare dovrà ottenere e chiedere due consensi separati, in quanto le finalità di trattamento sono diverse.
Il consenso può essere reso mediante una dichiarazione scritta, mediante un’azione fisica, ma anche in forma orale dall’interessato (non vale il silenzio dell’interessato, né vale una casella già fleggata dal titolare), tuttavia, in tale ultimo caso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, occorrerà dunque registrare la dichiarazione orale per tenerne traccia.
Se il consenso dell’interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso deve essere presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del regolamento è vincolante.
L’interessato deve essere messo nelle condizioni di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, in quanto ritirare il proprio consenso è un suo diritto, senza dover per questo subire pregiudizi. La revoca del consenso non pregiudica la liceità̀ del trattamento basata sul consenso prima della revoca. L’interessato deve essere infine informato che può ritirare il suo consenso, con la stessa facilità con cui lo ha accordato prima di esprimere il proprio consenso.
Per maggiori informazioni potete contattarci al numero 011.5534737 oppure via e-mail info@tutelaprivacy.com